Si porta a conoscenza del personale della scuola l’accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
L’Accordo in parola prevede che il personale della scuola assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019 possa aderire al Fondo Pensione Espero, oltre che con espressa manifestazione di volontà, anche mediante forme di silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”).
Per il caso di “adesione tacita”, l’Accordo stabilisce che i lavoratori rimasti “silenti” debbano ricevere una comunicazione da parte del Fondo Espero, che li informi dell’avvenuta iscrizione tramite silenzio-assenso e
della possibilità di esercitare il diritto di recesso.
Affinché i lavoratori “silenti” possano ricevere da Espero la comunicazione relativa all’avvenuta iscrizione al Fondo tramite silenzio-assenso e della possibilità di esercitare il diritto di recesso, l’articolo 4, comma 4,
dell’Accordo richiede che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito anche «Ministero», «MIM» o «Amministrazione») provveda, per il settore scuola, a comunicare al Fondo i nominativi dei dipendenti in
questione.
Con la presente informativa, si forniscono quindi informazioni specifiche sui flussi informativi e di comunicazione dei dati del personale iscritto per silenzio-assenso che, in base a quanto previsto dall’Accordo, debbono intercorrere tra questa Istituzione scolastica, il Ministero e il Fondo.